Art. 13.
(Diritto alla reversibilità).

      1. In caso di morte di uno dei due contraenti, pensionato o assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione e assicurazione di cui all'articolo 9, numero 2), lettere a) e b), del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e qualora manchino l'ex coniuge, i figli superstiti minori o di qualunque età se riconosciuti inabili al lavoro e i genitori superstiti di età superiore a 65 anni che non siano già titolari di una pensione, il diritto alla reversibilità è da attribuire all'altro contraente, purché il contratto di convivenza sussista da un tempo non inferiore a otto anni.